Statuto dell’Associazione Il Matrimonio di Grace - Il Blog della Sposa

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “IL MATRIMONIO DI GRACE
Ente del Terzo Settore

ART.1

(Denominazione e sede)
 

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di Promozione Sociale “Il Matrimonio di Grace”, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale d’ora in poi per brevità Associazione. L’acronimo Aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione ha sede legale in Via Napoli km 3,800 nel comune di Foggia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. la durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Statuto)

 

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

 

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

 

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale. Nello specifico, la missione sociale può essere così riassunta:

• supporto morale e psicologico nell’affrontare la vita matrimoniale al fine di contrastare e diminuire i divorzi e la violenza all’interno delle mura domestiche;

• supporto morale e psicologico nell’affrontare la fine di un matrimonio, accompagnare la coppia in un percorso di consapevolezza legato ad un cambiamento radicale e doloroso;

• supportare e rendere superabile il trauma del distacco figli e genitori in seguito al divorzio di quest’ultimi;

• prevenire i disturbi compulsivi degli amori non corrisposti o insani mediante interventi mirati a contrastare il disagio scaturente da tali situazioni;

• favorire un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti a promuovere la dignità della persona umana, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione culturale, di sesso, di razza, di religione, di condizioni personali legate ad un determinato “status” sociale;

• promuovere la cultura della non violenza anche di genere, dei valori umani, la sensibilizzazione e l’informazione con interventi nel disagio sociale, contro l’abbandono dell’essere umano in quanto tale promuovendo interventi per il contrasto alla solitudine;

• favorire il contrasto e la lotta all’abbandono scolastico, promuovere la pratica del reinserimento dei “lavoratori svantaggiati” nel mondo del lavoro;

• organizzare incontri ed eventi di interesse collettivo, come presentazione di libri, concerti, rassegne cinematografiche e teatrali, convegni, conferenze e dibattiti, manifestazioni, spettacoli, istituzione di premi, laboratori teorico-pratici, corsi di formazione professionale, seminari, mostre, manifestazioni pubbliche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché attività turistiche di interesse sociale e culturale, il tutto al fine di perseguire la missione sociale;

Le attività che si propone di svolgere, primariamente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: Art. 5 D. Lgs. 117/2017 co. 1 lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto   della   povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante   revisione   della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente   articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ovvero ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti no-profit dalle disposizioni legislative vigenti.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione opera a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nel rispetto della normativa di riferimento.

L’associazione potrà avvalersi, per il perseguimento della missione sociale, delle più svariate forme di comunicazione purché non oltraggiose nei confronti della legge. Nello specifico: carta stampata (cartellonistica, flyers, riviste, giornali eccetera), siti, portali, piattaforme web, applicazioni per dispositivi connessi a Internet, webinar, e-book e social network;

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collabora con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6

(Ammissione)

 

Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, che risultino in regola con il versamento della quota associativa annua.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Sono ammesse domande di adesione per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’aspirante socio.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

 

Gli associati hanno pari diritti e doveri.


Hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;


e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualità di associato si perde per morte, recesso o decadenza.


L’associato può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

La qualità di associato si perde per decadenza, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci, nei seguenti casi:

• non ottemperanza alle disposizioni stabilite dallo Statuto e/o dall’eventuale Regolamento Interno; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;
• comportamento contrario all’etica sociale, che possa arrecare danno morale e materiale all’Associazione;
• per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;


contro la delibera del Consiglio Direttivo che dichiara la decadenza, l’interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione chiedendo che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

 

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 10

(Sostenitori)

 

Possono essere altresì riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

 

Sono organi dell’Associazione:


• Assemblea dei Soci
• Consiglio Direttivo
• Organo di Controllo

lo stesso verrà nominato al verificarsi delle condizioni imposte dalle legge

• Organo di Revisione

lo stesso verrà nominato al verificarsi delle condizioni imposte dalle legge

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 12

(L’Assemblea)

 

L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail risultanti dalla domanda di adesione presentata oppure dal libro degli associati; e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. La lettera di convocazione può essere inviata anche con altri mezzi tecnologici purché garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione.

 

L’Assemblea può essere:

• straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione;
• è ordinaria in tutti gli altri casi che non riguardino la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.

ART.13

(Compiti dell’Assemblea)

 
L’Assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
• nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni dei consiglieri, dei componenti dell’Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei conti si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

 

L’Assemblea straordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ degli associati.
È consentito prevedere una seconda convocazione purché rimangano invariate le maggioranze previste per la prima convocazione.
L’Assemblea modifica lo statuto dell’associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano e le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• elegge al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
• amministra l’Associazione;
• attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone il bilancio di esercizio o rendiconto economico finanziario, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
• individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall’Associazione,
• conferisce procure generali speciali;
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo che lo convoca ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio s’intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi dal verificarsi di tale evento, alla convocazione dell’Assemblea degli associati per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Il Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno avendo l’uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 18

(Segretario e Tesoriere)

 

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Le funzioni possono essere attribuite alla medesima persona.
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere può essere conferito, con delega del Presidente, potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresi la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente solo nei casi di procura generale o speciale di quest’ultimo ——————————————————————————————————————————————————————————————

ART. 19

(Organo di controllo)

 

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applicano l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la Revisione Legale dei conti. In tal caso, l’Organo di Controllo è costituito da revisori legale iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20

(Organo di Revisione Legale dei conti)

 

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un revisore legale iscritto al relativo registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

Art. 21

(Libri sociali)

 

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente.
Entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà concedere in esame il libro o i libri richiesti.
La richiesta dovrà pervenire per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec dell’Associazione.

ART. 22

(Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
• ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del d.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del presente statuto che a qualsiasi titolo provenga all’Associazione.

ART. 23

(Patrimonio sociale)

 

Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
Costituiscono inoltre patrimonio dell’Associazione azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti e successioni ovvero accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

 

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

 

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

 

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 comma 1.

ART. 27

(Pubblicità, trasparenza e informativa sociale)

 

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di Controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 28

(Convenzioni)

 

Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può:
a) essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari; o
b) al cinque percento del numero degli associati.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 17 co. 5 del D.Lgs. 117/2017
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ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

 

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Assicurazione dell’Associazione)

 

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

ART. 34

(Norma transitoria)

 

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. L’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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